Art. 3.
(Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e Comitati esecutivi).

      1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).
      2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
      3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni

 

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(COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).
      4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza-Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza-Capo della polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari.
      6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.